Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 21 apr 1974
Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione e salva l'applicazione del terzo comma dell'art. 83 del citato testo unico, al trasferimento di ufficio del portafoglio assicurativo della società per azioni "Integratrice" ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 dello stesso testo unico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-03-01;90#art-2