Art. 5
In vigore dal 31 mar 1974
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 febbraio 1974
LEONE
RUMOR - TOGNI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 51. - SCIARRETTA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-02-25;79#art-5