Art. 5

In vigore dal 31 mar 1974
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 febbraio 1974 LEONE RUMOR - TOGNI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1974 Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 51. - SCIARRETTA
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