Art. 3

In vigore dal 31 mar 1974
Nella tabella n. 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 663, le voci numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti: 1. - Telegrammi ordinari, privati e di Stato a pagamento, con un minimo di 16 parole........................... L. 1.000 per ogni parola in più.............. L. 25 2. - Telegrammi urgenti, privati e di Stato a pagamento, con un minimo di 16 parole............................ L. 2.000 per parola in più.................... L. 50 3. - Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari: tassa fissa........................... L. 1.000 per ogni parola aggiunta dal mittente L. 25 4. - Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti: tassa fissa........................... L. 2.000 per ogni parola aggiunta dal mittente L. 50 5. - Fonotelegrammi privati e di di Stato a pagamento, con un massimo di 16 parole, accettati dai P.T.P. espressamente autorizzati L. 1.000
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-02-25;79#art-3

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Art. 3 Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche per l'interno della Repubblica. — Testo vigente | Portale Normativo