Art. 3
In vigore dal 31 mar 1974
Nella tabella n. 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 663, le voci numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti:
1. - Telegrammi ordinari, privati e di
Stato a pagamento, con un minimo di
16 parole........................... L. 1.000
per ogni parola in più.............. L. 25
2. - Telegrammi urgenti, privati e di
Stato a pagamento, con un minimo di
16 parole............................ L. 2.000
per parola in più.................... L. 50
3. - Telegrammi per vaglia telegrafici
ordinari:
tassa fissa........................... L. 1.000 per ogni parola aggiunta dal mittente L. 25
4. - Telegrammi per vaglia telegrafici
urgenti:
tassa fissa........................... L. 2.000 per ogni parola aggiunta dal mittente L. 50
5. - Fonotelegrammi privati e di di Stato a
pagamento, con un massimo di 16 parole,
accettati dai P.T.P. espressamente
autorizzati L. 1.000
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-02-25;79#art-3