Art. 2
In vigore dal 31 mar 1974
La soprattassa di trasporto aereo per gli invii L.C. (lettere, biglietti postali, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento), di cui alla lettera a) della voce n. 29 della tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, numero 1414, 5 dicembre 1966, n. 1351 e 2 agosto 1967, numero 663, è soppressa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-02-25;79#art-2