Titolo III

Art. 233

Pensione privilegiata di riversibilità Morte del pensionato

In vigore dal 24 mag 1974
(Pensione privilegiata di riversibilità Morte del pensionato) La disposizione contenuta nell'articolo precedente si applica anche in caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, quando la morte si sia verificata in conseguenza della medesima infermità o lesione che aveva dato diritto a tale trattamento. In caso di morte del titolare del trattamento privilegiato diretto, che sia dovuta ad altre cause, il trattamento privilegiato di riversibilità spettante ai familiari di cui all' è liquidato applicando le percentuali stabilite dall', al trattamento privilegiato diretto in godimento. Ai soli effetti indicati nel comma precedente, anche il dante causa che sia titolare del trattamento previsto dall' si considera, alla data della morte, in godimento del trattamento costituito dalla sola pensione, liquidata con il criterio stabilito dall'
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-233

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