Titolo III
Art. 227
Trattamento di confronto - Aggravamento
In vigore dal 24 mag 1974
In luogo del trattamento comprensivo della pensione privilegiata liquidata in applicazione dell'articolo precedente e della rendita spettante in base alle norme sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, è attribuita, se più favorevole, la sola pensione liquidata in base agli anni ed allo stipendio che il dipendente avrebbe raggiunto se fosse rimasto in servizio con la stessa qualifica fino alla data del collocamento a riposo d'ufficio secondo l'ordinamento vigente all'atto della cessazione dal servizio.
Il trattamento privilegiato più favorevole risultante dall'applicazione del precedente comma è attribuito in via definitiva, salvo quanto disposto dal successivo comma.
In caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni dipendenti da fatti di servizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-227