Titolo III

Art. 232

Pensione privilegiata di riversibilità - Morte del dipendente in attività di servizio

In vigore dal 24 mag 1974
(Pensione privilegiata di riversibilità- Morte del dipendente in attività di servizio) Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti indicati nell' la pensione privilegiata di riversibilità. La suddetta pensione si calcola applicando le percentuali di riversibilità di cui all' agli importi del trattamento continuativo di quiescenza e del supplemento previsti dall', primo comma, separatamente considerati. Se alcuno degli aventi titolo alla riversibilità ha diritto ad una rendita di infortunio, questa va detratta dall'importo del supplemento a lui spettante. In luogo del trattamento, comprensivo della pensione di riversibilità privilegiata risultante dall'applicazione del comma precedente e dell'eventuale rendita di infortunio, va assegnata, se più favorevole, la pensione di riversibilità liquidata applicando le percentuali previste dall' alla pensione che sarebbe spettata al dipendente in base all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-232

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