Art. 10

In vigore dal 1 dic 1973
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle province stesse e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal precedente , ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;690#art-10

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