Art. 13
In vigore dal 1 dic 1973
Sino a quando le province non disporranno diversamente, le notifiche effettuate a norma delle leggi statali sui beni facenti parte del patrimonio storico, artistico e popolare continuano ad avere effetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 novembre 1973
LEONE
RUMOR - MALFATTI -
TAVIANI - COLOMBO -
LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 39. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;690#art-13