Art. 13

In vigore dal 1 dic 1973
Sino a quando le province non disporranno diversamente, le notifiche effettuate a norma delle leggi statali sui beni facenti parte del patrimonio storico, artistico e popolare continuano ad avere effetto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 novembre 1973 LEONE RUMOR - MALFATTI - TAVIANI - COLOMBO - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1973 Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 39. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;690#art-13

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