Art. 3

In vigore dal 1 dic 1973
Sono parimenti esercitati dalle province di Trento e Bolzano i compiti svolti, in ordine alle funzioni di cui al precedente , dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA). Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti predetti sarà trasferito alle province nel cui territorio tali sedi sono situate, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli enti di provenienza. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture periferiche degli enti stessi e destinati alle attività di cui all', saranno trasferiti al patrimonio delle province nel cui territorio sono situati. I provvedimenti relativi al trasferimento alle province di Trento e Bolzano del patrimonio e del personale degli enti suddetti saranno adottati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;689#art-3

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