Art. 2
In vigore dal 1 dic 1973
Rientrano tra le funzioni di cui all'articolo precedente anche quelle concernenti:
a) l'addestramento professionale per i disoccupati, compresa l'erogazione dell'assegno agli allievi;
b) la preparazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di addestramento e formazione professionale;
c) la vigilanza tecnica e amministrativa sullo svolgimento delle attività stesse.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;689#art-2