Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 1 dic 1973
Rientrano tra le funzioni di cui all'articolo precedente anche quelle concernenti: a) l'addestramento professionale per i disoccupati, compresa l'erogazione dell'assegno agli allievi; b) la preparazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di addestramento e formazione professionale; c) la vigilanza tecnica e amministrativa sullo svolgimento delle attività stesse.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;689#art-2