Art. 8
In vigore dal 1 dic 1973
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato disporranno la consegna, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, degli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici ed organismi periferici, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle province e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo , ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;689#art-8