Art. 8

In vigore dal 1 dic 1973
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato disporranno la consegna, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, degli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici ed organismi periferici, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle province e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo , ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;689#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 8 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale. — Testo vigente | Portale Normativo