Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialistiCapo IV

Art. 23

Amministrazione di fondi rustici

In vigore dal 30 apr 1981
Gli onorari per l'amministrazione di fondi rustici sono determinati secondo i seguenti criteri: a) per i fondi rustici gestiti a conduzione diretta: sul reddito netto annuo fino a......... L. 1.000.000 il 5% per il di più fino a................... " 3.000.000 il 4% per il di più fino a................... " 10.000.000 il 3% per il di più oltre a.................. " 10.000.000 il 2% Ove non siano determinabili i redditi netti l'onorario sarà riferito al 20% del reddito lordo; b) per i fondi rustici affittati: sull'importo lordo dell'affitto annuo fino a................................. L. 1.000.000 il 4% per il di più fino a................... " 3.000.000 il 3% per il di più fino a................... " 10.000.000 il 2% per il di più oltre.................... " 10.000.000 l'1% Onorario minimo per ogni fondo L. 20.000; c) per i fondi rustici condotti a colonia o a mezzadria, si applicano le percentuali esposte alla precedente lettera b) aumentate del 50% e da calcolarsi sul reddito annuo netto, nonché un onorario fisso di L. 5.000 per ogni mezzadro, per quelli condotti a mezzadria mista, le stesse percentuali aumentate del 60%, sempre da calcolarsi sul reddito netto, nonché un onorario fisso di L. 4.000 per ogni colono. Onorario minimo per ogni fondo L. 20.000.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 129 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che gli onorari fissi di cui all'articolo 23 della presente tariffa sono raddoppiati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-22;936#art-sdn-23

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