Art. 23 · Amministrazione di fondi rustici
Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialistiCapo IV

Art. 23

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Amministrazione di fondi rustici

In vigore dal 30 apr 1981
Gli onorari per l'amministrazione di fondi rustici sono determinati secondo i seguenti criteri: a) per i fondi rustici gestiti a conduzione diretta: sul reddito netto annuo fino a......... L. 1.000.000 il 5% per il di più fino a................... " 3.000.000 il 4% per il di più fino a................... " 10.000.000 il 3% per il di più oltre a.................. " 10.000.000 il 2% Ove non siano determinabili i redditi netti l'onorario sarà riferito al 20% del reddito lordo; b) per i fondi rustici affittati: sull'importo lordo dell'affitto annuo fino a................................. L. 1.000.000 il 4% per il di più fino a................... " 3.000.000 il 3% per il di più fino a................... " 10.000.000 il 2% per il di più oltre.................... " 10.000.000 l'1% Onorario minimo per ogni fondo L. 20.000; c) per i fondi rustici condotti a colonia o a mezzadria, si applicano le percentuali esposte alla precedente lettera b) aumentate del 50% e da calcolarsi sul reddito annuo netto, nonché un onorario fisso di L. 5.000 per ogni mezzadro, per quelli condotti a mezzadria mista, le stesse percentuali aumentate del 60%, sempre da calcolarsi sul reddito netto, nonché un onorario fisso di L. 4.000 per ogni colono. Onorario minimo per ogni fondo L. 20.000.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 129 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che gli onorari fissi di cui all'articolo 23 della presente tariffa sono raddoppiati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-22;936#art-sdn-23