Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti›Capo IV
Art. 23
23 / 67Amministrazione di fondi rustici
In vigore dal 30 apr 1981
Gli onorari per l'amministrazione di fondi rustici sono determinati secondo i seguenti criteri:
a) per i fondi rustici gestiti a conduzione diretta:
sul reddito netto annuo fino a......... L. 1.000.000 il 5%
per il di più fino a................... " 3.000.000 il 4%
per il di più fino a................... " 10.000.000 il 3%
per il di più oltre a.................. " 10.000.000 il 2%
Ove non siano determinabili i redditi netti l'onorario sarà riferito al 20% del reddito lordo;
b) per i fondi rustici affittati:
sull'importo lordo dell'affitto annuo
fino a................................. L. 1.000.000 il 4%
per il di più fino a................... " 3.000.000 il 3%
per il di più fino a................... " 10.000.000 il 2%
per il di più oltre.................... " 10.000.000 l'1%
Onorario minimo per ogni fondo L. 20.000;
c) per i fondi rustici condotti a colonia o a mezzadria, si applicano le percentuali esposte alla precedente lettera b) aumentate del 50% e da calcolarsi sul reddito annuo netto, nonché un onorario fisso di L. 5.000 per ogni mezzadro, per quelli condotti a mezzadria mista, le stesse percentuali aumentate del 60%, sempre da calcolarsi sul reddito netto, nonché un onorario fisso di L. 4.000 per ogni colono.
Onorario minimo per ogni fondo L. 20.000.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 129 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che gli onorari fissi di cui all'articolo 23 della presente tariffa sono raddoppiati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-22;936#art-sdn-23