Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti›Capo II
Art. 18
Onorari a tempo
In vigore dal 5 feb 1974
Gli onorari a tempo sono liquidati in base alle ore o frazione di ora impiegate per lo svolgimento della pratica.
L'onorario per ogni ora di prestazione va da L. 3.000 a L. 5.000 a seconda della sede del professionista e della difficoltà o complessità del lavoro.
Qualora il dottore commercialista debba valersi di collaboratori, egli avrà diritto ad una maggiorazione del 30% per ogni collaboratore.
Per le prestazioni compiute in condizioni di particolare disagio e di urgenza detti compensi possono essere aumentati fino al 50 per cento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-22;936#art-sdn-18