Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti›Titolo II
Art. 14
Spese
In vigore dal 5 feb 1974
Al dottore commercialista spetta il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico; di esse dovrà essere data dimostrazione e, ove possibile, documentazione.
Per i trasferimenti fuori della sede dello studio oltre i 200 km., il dottore commercialista si servirà del mezzo pubblico con diritto alla 1ª classe.
Le spese di viaggio saranno rimborsate nel loro ammontare maggiorato del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie.
Entro i 200 km., in caso di mancanza o deficienza del servizio pubblico, è concesso l'uso del mezzo privato con diritto ad una indennità di 100 lire al chilometro, con la maggiorazione del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie.
È pure dovuto il rimborso delle spese di soggiorno (pernottamento e vitto) in base alla tariffa d'albergo di prima categoria con l'aumento del 10% per spese accessorie.
È altresì dovuto il rimborso delle spese postali, telegrafiche, telefoniche, di bollo e simili.
Gli stessi criteri sono applicati per il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da collaboratori sostituti e ausiliari del dottore commercialista.
A titolo di rimborso delle spese generali di studio il dottore commercialista può aumentare l'importo totale dei compensi a lui spettanti ed esposti nella parcella sino ad un massimo del 15%, se egli esercita la professione in una città con almeno 200.000 abitanti, e sino ad un massimo del 10% se egli esercita la professione in una città con un numero di abitanti inferiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-22;936#art-sdn-14