Art. 61
Estinzione del procedimento per pagamento del debito.
In vigore dal 9 giu 2001 al 31 dic 2026
1. Salvo quanto previsto dall', comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la prova dell'avvenuto pagamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602#art-61