Art. 57

Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.

In vigore dal 7 giu 2018 al 31 dic 2026
1. Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. 2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sè con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602#art-57

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