Art. 57

Abrogato

Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.

In vigore dal 1 gen 2027
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602#art-57

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