Art. 55

Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati.

In vigore dal 1 lug 1999 al 31 dic 2026
1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il concessionario non può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nè rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602#art-55

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