Art. 55 · Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati.

Art. 55

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Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati.

In vigore dal 1 lug 1999 al 31 dic 2026
1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il concessionario non può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nè rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602#art-55