Art. 65

Notifica del verbale di pignoramento.

In vigore dal 1 lug 1999 al 31 dic 2026
1. Il verbale di pignoramento è notificato al debitore. 2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, è eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602#art-65

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