Titolo V

Art. 26

Agevolazioni per le nuove iniziative produttive

In vigore dal 1 gen 1974
L'esenzione prevista nell'art. 78 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e nell'art. 107 dello stesso decreto, modificato con l' della legge 6 ottobre 1971, n. 853, si applica nei confronti dell'imposta locale sui redditi, con esclusione dei redditi fondiari. L'esenzione non spetta alle imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità semplificata che non abbiano optato per il regime ordinario. L'esenzione decennale prevista nell'art. 106 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, modificato con l' della legge 6 ottobre 1971, n. 853, si applica nei confronti dell'imposta locale sui redditi. Le imprese che svolgono attività produttive di redditi esenti devono tenere la contabilità in modo che sia possibile determinare separatamente la parte di utili attribuibile a tali attività. Nei confronti delle imprese costituite in forma societaria, fermo restando il disposto dei commi precedenti, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nelle ipotesi e nei limiti di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno e all' della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;601#art-26

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