Titolo V
Art. 25
Mutui e finanziamenti
In vigore dal 1 gen 1974
Alle operazioni di mutuo e di finanziamento disciplinate dagli articoli 84 e seguenti del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, si applicano, in luogo di quelle previste dagli articoli 89 e 93 del detto testo unico, le agevolazioni di cui agli , primo comma 18, primo comma, e seguenti del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;601#art-25