Titolo V
Art. 24
Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale
In vigore dal 1 gen 1974
Ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, di cui al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sono applicate, in quanto compatibili, le agevolazioni previste dal precedente articolo.
L'imposta sostitutiva tiene luogo anche delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative afferenti il primo trasferimento di terreni e fabbricati a favore dei consorzi nonché i trasferimenti e le retrocessioni di beni effettuati a qualsiasi titolo dai consorzi stessi a favore di imprese industriali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;601#art-24