Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro QUARTO›Titolo II›Capo I
Art. 246
Apertura e soppressione degli uffici telegrafici - Competenza
In vigore dal 4 mag 1973
L'apertura e la soppressione di uffici telegrafici permanenti o temporanei, sia in sede fissa che in sede mobile, è disposta dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni o dall'organo da questo delegato.
Le spese relative sono a carico dell'Amministrazione qualora ricorrano motivi di pubblico interesse.
Rientra nella competenza del direttore provinciale l'apertura di uffici telegrafici temporanei in sede fissa, su richiesta di enti o privati che ne assumano interamente le spese a proprio carico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-246