Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro QUARTO›Titolo II›Capo I
Art. 244
Tariffe telegrafiche fissate con decreto ministeriale
In vigore dal 4 mag 1973
Le tariffe dei telegrammi e radiotelegrammi speciali, nonché le tariffe dei servizi speciali, relative ai telegrammi e radiotelegrammi ordinari, sono stabilite e modificate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-244