Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro QUARTO›Titolo II›Capo I
Art. 245
Abilitazione di uffici postali al servizio telegrafico
In vigore dal 4 mag 1973
Gli uffici locali e le agenzie, istituiti per i soli servizi postali, possono essere abilitati, sulla base delle direttive generali impartite dal competente organo centrale, al servizio telegrafico, con determinazione del direttore compartimentale competente per territorio o dell'organo designato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
È necessario il parere del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio.
Le relative spese sono a carico dell'Amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-245