Titolo II
Art. 26
In vigore dal 15 apr 1973
L'Ufficio italiano dei cambi tiene il computo delle valute provenienti da esportazioni all'estero di merci originarie della regione o prodotte nella stessa, nonché delle valute impiegate per dirette importazioni di merci dall'estero destinate alla regione.
La quota parte dell'eventuale differenza attiva di cui all'art. 86 dello statuto è determinata, alla fine di ogni anno, d'accordo tra il Governo e la regione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-01;49#art-26