Titolo II

Art. 25

In vigore dal 15 apr 1973
La facoltà della regione di autorizzare operazioni di scambio di prodotti con l'estero, prevista dall'art. 85 dello statuto, è esercitata sulla base di accordi stabiliti tra il Governo e la regione, tenute presenti le necessità dell'economia regionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-01;49#art-25

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