Titolo I

Art. 23

In vigore dal 15 apr 1973
La norma dell'art. 61, primo comma, dello statuto e applicabile soltanto agli enti pubblici la cui attività si svolge nella Provincia di Bolzano o in entrambe le province della regione. La composizione degli organi collegiali degli enti indicati nel comma precedente deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nelle stesse località, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-01;49#art-23

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