Art. 26
In vigore dal 3 mag 1973
Nell'ambito della rispettiva circoscrizione, l'intendente per le scuole in lingua tedesca e l'intendente per le scuole delle località ladine esercitano, relativamente alle scuole materne, agli istituti e scuole d'istruzione elementare e secondaria e alle scuole popolari, le stesse attribuzioni che, a norma delle vigenti disposizioni, spettano ai provveditori agli studi.
Nei confronti del personale statale, di ruolo e non di ruolo, delle scuole di rispettiva competenza, gli intendenti esercitano le stesse attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi.
L'intendente per le scuole in lingua tedesca esercita, inoltre, le predette attribuzioni nei confronti del personale statale addetto all'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca.
I ricorsi proposti dal personale statale avverso i provvedimenti non definitivi adottati dagli intendenti sono decisi dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del sovrintendente scolastico, ai sensi delle disposizioni vigenti.
In materia di incarichi e supplenze di insegnamento restano ferme le attribuzioni degli organi collegiali competenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-20;116#art-26