Art. 25
In vigore dal 8 gen 1982
L'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole delle località ladine è nominato dal Ministero della pubblica istruzione su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel Consiglio scolastico provinciale.
Per l'inclusione nella terna la scelta deve cadere fra il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole delle località ladine.
All'atto del conferimento delle funzioni di intendente il prescelto è collocato, con il proprio consenso, in posizione di fuori ruolo conservando l'intero trattamento economico in godimento, comprese eventuali indennità e titolo al successivo sviluppo di carriera nel ruolo di appartenenza.
Qualora il trattamento economico in godimento sia inferiore a quello iniziale spettante al dirigente superiore, la differenza è corrisposta all'intendente, per tutto il periodo in cui esercita le relative funzioni, a titolo di assegno personale. Il servizio prestato in qualità di intendente scolastico si considera a tutti gli effetti, compresi quelli della partecipazione a concorsi, quale servizio prestato nel ruolo di appartenenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-20;116#art-25