Art. 24

In vigore dal 3 mag 1973
L'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole in lingua tedesca è nominato con deliberazione della giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel Consiglio scolastico provinciale. Il parere di cui al precedente comma è comunicato alla provincia entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Agli effetti dell'inclusione nella terna prevista dal primo comma la scelta deve cadere fra il personale della carriera direttiva dell'Amministrazione provinciale e il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole in lingua tedesca.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-20;116#art-24

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