Art. 8
Fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli affari
In vigore dal 17 mag 1981
È riconosciuta l'istituzione del fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli affari di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1952 modificato con decreto ministeriale del 22 giugno 1965.
Con decreto del Presidente della Repubblica sarà approvato un nuovo regolamento, in conformità alle disposizioni di cui al precedente , per l'amministrazione e l'erogazione del fondo suddetto.1a
Note all'articolo
- Il D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211, ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i seguenti fondi di previdenza sono unificati in un unico ente di diritto pubblico, denominato fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze: fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse ed imposte indirette sugli affari, istituito con decreto ministeriale dell'11 febbraio 1952 e riconosciuto con l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;648#art-8