Art. 7
Regolamenti dei fondi di previdenza
In vigore dal 1 gen 1973
Con apposito regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, saranno stabilite le norme per l'amministrazione e per l'erogazione di ciascuno dei fondi istituiti con i precedenti .
In particolare saranno determinate:
a) le finalità mutualistiche e previdenziali;
b) la composizione degli organi di amministrazione e di revisione dei conti, con l'osservanza del principio dell'elettività almeno parziale dei componenti degli organi Stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;648#art-7