Art. 10

Ritenute sugli emolumenti del personale delle conservatorie dei registri immobiliari

In vigore dal 1 gen 1973
Sul totale lordo degli emolumenti spettanti ai conservatori ed al personale di collaborazione delle conservatorie dei registri immobiliari viene operata una ritenuta con la stessa aliquota stabilita col decreto ministeriale di cui al secondo comma del precedente . L'importo della predetta ritenuta viene devoluto direttamente al fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;648#art-10

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