Titolo V
Art. 40
Termini di decadenza - Rimborsi
In vigore dal 27 mar 1999
1. L'accertamento del tributo e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.
2. Entro cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, la restituzione delle imposte erroneamente od indebitamente pagate.
Note all'articolo
- Il D. Lgs. 26 febbario 1999 n. 60 ha disposto (con l'art. 22 comma 1) che le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 gennaio 2000".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;640#art-40