Titolo II

Art. 6 bis

Abbonamenti

In vigore dal 27 mar 1999
1. Per le prestazioni rese in abbonamento la base imponibile è pari all'importo complessivo diviso per il numero delle prestazioni od attività cui l'abbonamento stesso dà diritto e il tributo è liquidato su ciascuna rendicontazione d'incasso. 2. Sono ammessi abbonamenti anche per attività organizzate da più soggetti in diversi locali. 3. Con decreto del Ministero delle finanze sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Note all'articolo

  • Il D. Lgs. 26 febbario 1999 n. 60 ha disposto (con l'art. 22 comma 1) che le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 gennaio 2000".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;640#art-6-bis

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