Titolo IV

Art. 36

Abrogato

Chiusura del locale

In vigore dal 15 gen 2000 al 31 dic 2026
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997 N. 473. In caso di inosservanza dell'ordine di chiusura, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;640#art-36

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