Titolo III

Art. 31

Divieto di applicare soprapprezzi

In vigore dal 1 gen 1973 al 31 dic 2026
Non è consentito richiedere sui biglietti di ingresso o di abbonamento nei luoghi in cui si svolgono spettacoli o altre attività alcun soprapprezzo o contribuzione speciale in esenzione da imposta, neppure per fini assistenziali o di beneficenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;640#art-31

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo