Titolo III
Art. 31
Divieto di applicare soprapprezzi
In vigore dal 1 gen 1973 al 31 dic 2026
Non è consentito richiedere sui biglietti di ingresso o di abbonamento nei luoghi in cui si svolgono spettacoli o altre attività alcun soprapprezzo o contribuzione speciale in esenzione da imposta, neppure per fini assistenziali o di beneficenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;640#art-31