Art. 5
In vigore dal 31 mar 1973
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente saranno senz'altro soppressi e i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 settembre 1972
LEONE
SCALFARO - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 69. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-16;1067#art-5