Art. 1

In vigore dal 31 mar 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465; Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Cagliari il 24 marzo 1972, per il finanziamento di tre posti di assistente ordinario presso la cattedra di "Medicina del lavoro" della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-16;1067#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo