Art. 3
In vigore dal 31 mar 1973
I contributi annui a carico della regione autonoma della Sardegna vengono determinati rispettivamente in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento di ciascun posto di cui al precedente e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-16;1067#art-3