Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo VII

Art. 87

In vigore dal 23 giu 2026
Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del Governo per la provincia di Trento e un commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi: 1) coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie; 2) vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della Provincia; 3) compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato. Il commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale.

Note all'articolo

  • La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-87

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