Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo VII
Art. 87
91 / 119In vigore dal 16 feb 2001
Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del Governo per la provincia di Trento e un commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:
1) coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
2) vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della Provincia;
3) compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato.
Il commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-87