Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo VI
Art. 85
In vigore dal 5 dic 1972
Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni - e ad autorizzazioni dello Stato, è facoltà della regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la regione.
In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo tra il Governo e la regione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-85