Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo VI
Art. 81
In vigore dal 16 feb 2001
Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la provincia di
Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione.
Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento
delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-81