Art. 2
In vigore dal 13 set 1972
I posti di professore universitario di ruolo recuperati con il precedente , sono attribuiti, a norma dello , commi quarto e quinto della precitata legge 24 febbraio 1967, n. 62, per il normale incremento degli organici, alle seguenti facoltà universitarie, nella misura a fianco di ciascuna indicata:
Numero
dei posti
UNIVERSITÀ DI CATANIA:
Facoltà di giurisprudenza.......... 1
UNIVERSITÀ DI FIRENZE:
Facoltà di scienze politiche.........1
UNIVERSITÀ DI NAPOLI:
Facoltà di farmacia............. 1
Facoltà di architettura............1
UNIVERSITÀ DI PAVIA:
Facoltà di giurisprudenza.......... 2
UNIVERSITÀ DI ROMA:
Facoltà di medicina e chirurgia....... 1
UNIVERSITÀ DI SASSARI:
Facoltà di giurisprudenza.......... 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 giugno 1972
LEONE
MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 159. - VALENTINI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-16;494#art-2