Art. 1

In vigore dal 13 set 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62, e, in particolare l', con la quale sono stati istituiti, nel periodo dall'anno accademico 1966-67 all'anno accademico 1970-71, millecento nuovi posti di professore universitario di ruolo, riservati, in parte, alle esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, e alle facoltà richiedenti concorsi per discipline impartite per incarico da almeno nove anni; Considerato che, a norma del citato , commi quarto e quinto, i posti di professore di ruolo riservati alle predette esigenze, qualora non siano stati utilizzati entro il 31 dicembre 1971 per le finalità cui sono destinati, vanno assegnati alle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria esistenti alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per il normale incremento degli organici, su richiesta delle facoltà interessate, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma, corredate del parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 847; 10 dicembre 1969, n. 1242; 3 dicembre 1970, n. 1436 e 6 agosto 1971, n. 1379, con i quali sono stati attribuiti nuovi posti di professore universitario di ruolo per le esigenze di facoltà di università istituite dopo il 31 dicembre 1965, ai sensi del citato della legge n. 62; Accertato che alcuni posti assegnati con i decreti di cui al precedente capoverso non sono stati utilizzati entro il 31 dicembre 1971; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1967, n. 1394, con il quale sono stati assegnati dieci nuovi posti di professore di ruolo per discipline impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni, ai sensi e per gli effetti di cui agli della citata legge n. 62; Considerato che il posto assegnato alla facoltà di farmacia dell'Università di Palermo per l'insegnamento di chimica bromatologica con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1967, n. 1394, è tuttora vacante, in quanto la commissione giudicatrice del relativo concorso non ha ritenuto di nominare alcun vincitore; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . I decreti del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 847; 10 dicembre 1969, n. 1242; 3 dicembre 1970, n. 1436; 28 dicembre 1967, n. 1394 e 6 agosto 1971, numero 1379, citati nelle premesse, sono parzialmente rettificati nel senso che sono revocate le assegnazioni dei seguenti otto posti di professore universitario di ruolo, ai sensi dell' della legge 24 febbraio 1967, n. 62, a facoltà universitarie istituite dopo il 31 dicembre 1965 e a facoltà richiedente il concorso per disciplina impartita per incarico da almeno nove anni, in quanto non utilizzati entro il termine del 31 dicembre 1971, stabilito dal quarto comma dello stesso : Numero dei posti UNIVERSITÀ DI CATANIA: Facoltà di ingegneria................... 2 UNIVERSITÀ DI PALERMO: Facoltà di farmacia riservato a chimica bromatologica...1 UNIVERSITÀ DI SALERNO: Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.....1 UNIVERSITÀ DI SASSARI: Facoltà di magistero................... 1 UNIVERSITÀ DI SIENA: Facoltà di magistero....................3
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-16;494#art-1

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